Obbligo di reperibilità per l’amministratore

“L’amministratore deve sempre essere reperibile” non è da intendersi come un rapporto di dipendenza, con reperibilità ventiquattro ore su ventiquattro (non sussiste infatti alcun obbligo in tal senso), in quanto trattasi di prestatore d’opera professionale che ha concluso un contratto di mandato con il condominio.

L’amministratore ha però l’obbligo giuridico di comportarsi con diligenza, pertanto, nell’eventualità dell’assenza (dovuta per esempio al periodo di ferie), è tenuto a fornire un recapito al quale poter essere rintracciato in caso di bisogno, dovendo mettere i condomini in condizioni di poterlo contattare in caso di urgenza.

E’ inoltre ammesso (art. 1134 c.c.) che il singolo condomino possa prendere decisioni in ambito di gestione di parti comuni limitatamente in casi di urgenza (intervento inderogabile senza danno o pericolo – Cass. 4330/2012) e, ovviamente, potendo dimostrare l’impossibilità di poter avvertire tempestivamente l’amministratore.

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