Archivio 22 Agosto 2017

E’ reato riprendere scale e pianerottoli comuni?

No. La quinta sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza 34151 del 12/07/17) ha infatti stabilito che le scale ed i pianerottoli condominiali sono destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti e, dunque, non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti. Di conseguenza, le riprese di tali aree comuni, effettuate dalla telecamere installata dal singolo condomino, non integrano una condotta penalmente rilevante.

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Sostituire una delibera assembleare: quali quorum?

Premessa: quali possono essere le casistiche per la sostituzione di una delibera condominiale?

Per esempio annullare una decisione già presa precedentemente (es. una manutenzione straordinaria della facciata già deliberata ma non ancora eseguita) oppure modificarla parzialmente (la stessa facciata oggetto di manutenzione dovrà essere tinteggiata con un diverso colore) oppure ancora sostituirla con una identica annullando eventuali vizi di nullità/annullabilità (mancata convocazione di alcuni condomini all’assemblea originaria).

In tutti i casi, è importante evidenziarlo, la sostituzione della delibera potrebbe generare delle conseguenze (es. incarico già affidato all’impresa).

Fatta questa premessa la risposta al quesito iniziale relativo ai quorum necessari per sostituire una delibera, la risposta è molto semplice: gli stessi necessari per la delibera originaria, anche se inferiori a quelli raggiunti inizialmente. Tornando all’esempio iniziale la delibera per la manutenzione straordinaria approvata con la maggioranza degli intervenuti e 700/1000 ma viziata dalla mancata convocazione di un condomino potrà essere sostituita con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e 550/1000.

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